(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del
                          31 dicembre 2008)

                     Il Presidente della Giunta

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
   Vista la legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55
   (Interventi   a  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita'   organizzata  ed  in  particolare  l'art.  4  il  quale
stabilisce  che  con regolamento regionale sono definite le modalita'
di  attuazione  e  di erogazione dei benefici di cui all'art. 3 della
legge stessa;
   Visto  il  regolamento  regionale approvato con proprio decreto 16
maggio  2007,  n.  28/R  (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della
legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»);
   Vista  la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre
2008,  n.  26  adottata  previa  acquisizione del parere del Comitato
Tecnico  della  Programmazione  e  delle competenti strutture (di cui
all'art.  29  della  legge  regionale  n.  44/2003,  e  trasmessa  al
Consiglio  regionale  al  fine  dell'acquisizione del parere previsto
dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;
   Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso dalla I commissione
consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n.
1146, che approva il Regolamento «Modifiche al decreto del Presidente
della  Giunta  regionale  16  maggio  2007,  n.  28/R (Regolamento di
attuazione  dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55
«Interventi   a   favore   delle   vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata)»;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

            Sostituzione dell'art. 6 del d.p.g.r. 28/2007



   1.  l'art.  6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16
maggio  2007  n.  28/R  (Regolamento  di attuazione dell'art. 4 della
legge  regionale n. 20 novembre 2006 n. 55 «Interventi a favore delle
vittime   del   terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata»)  e'
sostituto dal seguente:
   «Art.  6  (Contributi  a  compensazione  di quanto corrisposto per
l'ICI).  -  1. Ai soggetti beneficiari e' corrisposto un contributo a
totale  compensazione  di quanto versato a titolo di imposta comunale
(ICI)  sulla  prima  casa,  come  definita  dalla  normativa  statale
vigente.».