(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 31 dicembre 2008) Il Presidente della Giunta Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ed in particolare l'art. 4 il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definite le modalita' di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge stessa; Visto il regolamento regionale approvato con proprio decreto 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»); Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 17 novembre 2008, n. 26 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture (di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto; Preso atto del parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2008; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1146, che approva il Regolamento «Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 6 del d.p.g.r. 28/2007 1. l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007 n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 20 novembre 2006 n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata») e' sostituto dal seguente: «Art. 6 (Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l'ICI). - 1. Ai soggetti beneficiari e' corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto versato a titolo di imposta comunale (ICI) sulla prima casa, come definita dalla normativa statale vigente.».